Articolo pubblicato su La Repubblica di giovedì 24 gennaio 2008
a cura di Andrea Rimondini, Avvocato in Bologna
INFILTRAZIONI DAI LASTRICI SOLARI NEGLI STABILI IN CONDOMINIO
La responsabilità per danni causati da infiltrazioni dei lastrici
solari posti a copertura di immobili in regime di condominio è da
sempre oggetto di ferventi dibattiti. Con l’espressione lastrico
solare, è bene chiarire, deve intendersi la superficie terminale
dell’edificio, piana (a differenza del tetto, spiovente), che ha la
primaria funzione di copertura del fabbricato ma che può anche essere
utilizzata per scopi accessori, da parte di tutti i condomini o
soltanto di coloro che ne possono disporre in modo esclusivo.
Strutturalmente diversa dal lastrico, invece, è la terrazza a livello,
definita quale superficie scoperta posta al vertice di alcune unità
immobiliari e, al contempo, allo stesso piano di una di queste, che ne
ha la disponibilità esclusiva e da cui solo vi si accede; la terrazza a
livello costituisce quindi parte integrante dell’appartamento a cui è
annessa, sul piano strutturale e funzionale, con la conseguenza che la
relativa funzione di copertura dei vani sottostanti è soltanto
sussidiaria, essendo primaria, invece, quella di fornire espansione
all’unità a cui è contigua e di cui costituisce proiezione all’aperto.
La distinzione è di non scarso profilo per quanto attiene
all’identificazione dei soggetti che, in assenza di contrarie
disposizioni contenute nel titolo, devono ritenersi proprietari dei
diversi manufatti; in particolare, mentre il lastrico solare, in
mancanza di titolo contrario, si presume di proprietà comune, ex art.
1117 c.c., la terrazza a livello, proprio in virtù del collegamento
funzionale e strutturale e qualora il titolo non disponga altrimenti,
deve ritenersi a appartenente al proprietario dell’alloggio di cui è
parte e da cui si accede. Per quanto concerne, in specifico, la
responsabilità per danni da infiltrazioni derivanti da difetto di
manutenzione del lastrico solare, è bene evidenziare come, nel nostro
ordinamento, l’argomento non trovi disciplina all’interno di una norma
ad hoc. La giurisprudenza ha pertanto risolto la questione con
riferimento alle obbligazioni di conservazione del manufatto, c.d.
oneri manutentivi, ed ai criteri di ripartizione delle relative spese,
delineati dagli artt.li 1123 e 1126 c.c.. Ne discende che, qualora il
lastrico solare abbia natura condominiale, quindi non sia concesso in
uso esclusivo, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità per
danni derivanti da difetto di manutenzione sia da ascrivere al
condominio, quindi ai condomini, quali soggetti gravati dall’obbligo di
curarne la conservazione secondo le proporzioni fissate nell’art. 1123
(quindi in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno).
Analogo principio vige per il lastrico concesso in uso esclusivo, con
una duplice doverosa precisazione. L’obbligo di conservazione del
lastrico esclusivo ed i criteri di ripartizione delle spese così come
delineati dall’art. 1126 c.c. riguardano tutte le opere di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, che attengano alle parti del
lastrico svolgenti funzione di protezione e copertura, con esclusione
degli elementi che siano avulsi da tale funzione e che servano
esclusivamente a consentirne un miglior utilizzo – quali, ad esempio,
muretti, pavimenti, etc … i cui oneri manutentivi sono posti ad
esclusivo carico dell’usuario (da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 19/1/2004
n. 735 e Cass. Civ., Sez. II, 25/2/2002 n. 2726). I criteri di riparto
contemplati dall’art. 1126 c.c. – norma non ricompresa tra le
disposizioni inderogabili di cui all’art. 1138 c.c. – possono essere
modificati con un’apposita convenzione che coinvolga tutti i condomini;
in altri termini, per la deroga ai criteri previsti ex lege, che,
evidentemente, è in grado di incidere sui diritti individuali di ogni
singolo condomino, non è sufficiente una semplice delibera assembleare,
anche se adottata all’unanimità, ma è necessaria una specifica
convenzione in cui ogni condomino manifesti l’espressa volontà di
stipulare un negozio dispositivo dei propri diritti, in assenza della
quale l’eventuale delibera dovrà ritenersi nulla (Cass. Civ. n.
5125/1993; Cass. Civ. n. 1082/1964; Cass. Civ. n. 1338/1961). Ciò
premesso, per i danni derivanti da deterioramento del lastrico solare
in uso esclusivo (o, per esattezza, delle parti del lastrico aventi
funzione di copertura), ovviamente nell’ipotesi in cui non derivino da
fatti imputabili al solo proprietario o usuario, dovranno rispondere,
sempre in solido ed in concorso tra loro, i soggetti che, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1126 c.c., sono obbligati a sopportarne le
spese di riparazione e ricostruzione, secondo le proporzioni previste.
Responsabili, pertanto, dovranno ritenersi il proprietario del lastrico
(o l’usuario esclusivo) in proporzione di un terzo, nonché tutti i
condomini ai quali il “lastrico solare serve” da copertura per i
restanti due terzi - in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno (Cass. Civ., Sez. III, 13/3/2007 n. 5848;
Cass. Civ., Sez. II, 17/1/2003 n. 642; Cass. Civ., Sez. II, 24/7/2000
n. 9651; Cass. Civ., S. U., 29/4/1997 n. 3672). Ne discende che il
proprietario o usuario del lastrico che disponga di un’altra unità da
questo coperta (come normalmente accade per cantine e garages) sarà
tenuto a contribuire su due fronti, in veste di proprietario-usuario e
quale condomino (c.d. doppia contribuzione). Lastrico solare esclusivo
e terrazze a livello, stante la parziale affinità funzionale (copertura
e protezione dei vani sottostanti), devono ritenersi accomunati, per
giurisprudenza pacifica, per ciò che concerne la responsabilità per
danni da difetto di manutenzione; anche per le terrazze a livello,
pertanto, si applicheranno i criteri di cui all’art. 1126 c.c. (ex
plurimis: Corte d’Appello di Roma, Sez. III, 26/7/2005; Cass. Civ.,
Sez. II, 17/10/2001 n. 12682). Naturalmente, i criteri esaminati
valgono a ripartire le quote di responsabilità nei soli rapporti
interni tra condomini e non incidono sulla legittimazione passiva del
condominio nella sua interezza: secondo la giurisprudenza dominante,
infatti, la domanda risarcitoria deve essere proposta nei confronti del
solo condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, tenuto a
provvedere alla conservazione dei diritti inerenti le parti comuni
dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 c.c., e non anche nei confronti
del titolare dell’uso esclusivo del lastrico, il quale “può essere
chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga
impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, e
solo al fine di sentirgli inibire comportamenti ostruzionistici o
ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione” (Tribunale di
Bologna, Sez. III, 9/2/2006 n. 337; Tribunale di Roma, Sez. XII,
7/11/2006 n. 22765; Cass. Civ., Sez. III, 7/12/2005 n. 12606 ; Cass.
Civ., Sez. II, 15/7/2002 n. 10233). Il titolo di responsabilità risiede
nell’art. 2051 c.c. – responsabilità da cose in custodia; trattasi,
pertanto, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui
configurabilità è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra cosa
in custodia (lastrico, terrazza) e danno dalla stessa arrecato, a
prescindere dalla condotta del custode o dall’osservanza o meno di un
obbligo di vigilanza (Cass. Civ., Sez. III, 30/11/2005 n. 26086). E’
quindi sufficiente, perché si configuri responsabilità del Condominio,
che il danneggiato, condomino o terzo, dimostri che il danno sia stato
cagionato dalla res in custodia, “non rilevando, a tal fine, che i
necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in un
mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica
modifica o integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive
originari” (Cass. Civ., 28/11/2001 n. 15131), salva comunque, in tale
ultimo caso, la possibilità del Condominio di agire in via di rivalsa
nei confronti del costruttore (Cass. Civ. 4816/94). Il Condominio,
d’altro canto, potrà liberarsi da responsabilità soltanto vincendo la
presunzione prevista dalla norma, quindi fornendo la prova, in
alternativa, del caso fortuito, della forza maggiore o della colpa del
danneggiato, anche concorsuale ex art. 1227 c.c.. |